IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 1991, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 1991 presentato dalla Giunta al Consiglio, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo. 2. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonche' di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 1991 ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli e' autorizzata senza la limitazione di cui al precedente comma 1. 3. Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1991 in conto residui passivi propri, nonche' gli impegni ed i pagamenti in conto residui di stanziamento non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui allo stesso comma 1 del presente articolo. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 28 dicembre 1990 MANDARINI