IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai  sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale di
contabilita' 3 maggio 1978, n. 23, sono  autorizzati,  per  il  primo
trimestre dell'anno finanziario 1991, l'accertamento e la riscossione
delle  entrate,  nonche'  l'impegno  e il pagamento delle spese sulla
base delle previsioni del bilancio per l'anno 1991  presentato  dalla
Giunta  al Consiglio, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad
un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo.
   2. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di
pagamento frazionati in dodicesimi, nonche' di  spese  finanziate  da
assegnazioni  statali  o  comunitarie  a destinazione vincolata - ivi
comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno  1991
ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 53, quinto comma, della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19
luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli e' autorizzata
senza la limitazione di cui al precedente comma 1.
   3. Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da  effettuare  nel
1991  in  conto  residui  passivi  propri,  nonche'  gli impegni ed i
pagamenti  in  conto  residui  di  stanziamento  non  sono  parimenti
soggetti  alla  limitazione  di  cui allo stesso comma 1 del presente
articolo.
   La presente legge e' dichiarata urgente  ai  sensi  dell'art.  127
della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 28 dicembre 1990
 
                              MANDARINI